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– di Luca Boschi

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IL FUMETTO IN ITALIA: TUTELE E PROSPETTIVE, di Raffaella Pellegrino

  • 30 Ottobre 2012
  • Luca Boschi
  • Artisti, Autori, Comic book, Conferenze, Creatività, Cultura, Diritto d'autore, Editoria, Fumetti, Weblog

Questo post e i suoi link, per qualche ragione erano “saltati”, in seguito a qualche assestamento del blog, non dipendente dalla nostra volontà.
Per questa ragione lo riproponiamo di nuovo integralmente con i commenti che ne seguivano due anni e rotti fa
.

Pellegrino

I lettori di questo blog già conoscono l’avvocato Raffaella Pellegrino (esperta di diritto di autore e diritto internazionale, sopra in una foto scattata da Michle Ginevra, con Ivo Milazzo e Paolo Rui), che tratterà il tema “Il fumetto in Italia: tutela e prospettive di diritto d’autore” nell’ambito della serie di incontri previsti dal 26 al 28 aprile dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, istituto romano che aderisce alla Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale.

Raviola In passato avevamo già riprodotto il suo articolo intitolato I fumetti secondo la legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 633, uscito anche nella rivista Scuola di fumetto n. 67 del 2009, Coniglio Editore.

L’articolo, che si può nuovamente leggere di seguito, dopo il jump, contiene un inquadramento giuridico dei fumetti secondo la legge italiana sul diritto d’autore che tutela questa tipologia di opere, anche se nel testo della legge manca una loro espressa menzione. Il quadro normativo delineato dall’autrice deve poi essere applicato alla realtà dei rapporti contrattuali fra le parti, che possono modificare anche in modo sostanziale l’assetto tracciato dalla legge in via generale e astratta in virtù del principio di autonomia contrattuale delle parti.

Sopra una foto di Magnus (Roberto Raviola), scattata da Margherita Raviola.
© Eredi Magnus.

Tex-magnus

Il fumetto come letteratura disegnata o arte sequenziale: una «forma artistica e letteraria che si basa sul “mettere insieme” disegni – o immagini – e parole per narrare una storia o rendere in forma drammatica un concetto» (Will Eisner, Fumetto & Arte Sequenziale, Vittorio Pavesio Productions 2005, p. 7). Da questa definizione emerge una caratteristica dei fumetti che ne influenza l’inquadramento giuridico nell’ambito della legge sul diritto d’autore, ossia la contestuale presenza di contributi artistici differenti, eventualmente creati da soggetti diversi.
A questi fini è giuridicamente irrilevante, invece, che si tratti di romanzo a fumetti (graphic novel), di romanzo seriale o di strisce quotidiane, trattandosi di specie di opere tutte riconducili al comune linguaggio dei fumetti.


In linea generale, la legge italiana sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 633, e sue successive modifiche (di seguito abbreviata con “l.a.”), tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono ai campi della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro e della cinematografia, purché concretamente espresse nel mondo esteriore, essendo protetta la forma esterna di un’opera e non le idee che sono alla base di una creazione o la realtà che essa rappresenta.


Nell’ambito di tali categorie artistiche sono tutelate le opere elencate in via esemplificativa nell’art. 2 l.a., fra le quali non sono menzionati i fumetti, ma sono presenti le opere letterarie e le opere dell’arte del disegno, ossia espressioni artistiche costituenti i fumetti.


Bambolina Considerando quindi l’unione dei diversi contributi artistici presenti nei fumetti e la partecipazione di più persone nel processo creativo dell’opera, la dottrina maggioritaria definisce i fumetti come opere composte (atipiche).


Secondo la legge sul diritto d’autore le opere frutto della collaborazione creativa di più persone sono considerate, a seconda dei casi, opere in collaborazione (in senso stretto), opere collettive o opere composte.

Le opere in collaborazione, ai sensi dell’art. 10 l.a., sono le opere create con il «contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone», in cui il diritto d’autore (morale e patrimoniale) spetta in comunione a tutti gli autori.

È il caso, per esempio, del romanzo scritto a quattro mani in cui non è possibile scindere e distinguere gli apporti creativi dei diversi autori.
Secondo la giurisprudenza italiana anche il personaggio di fantasia – se caratterizzato in modo originale e creativo, dotato di caratteri di spaccata identità e lontano dalle rappresentazioni stereotipate – è considerato un’opera dell’ingegno tutelabile dal diritto d’autore come opera in collaborazione, ai sensi dell’art. 10 l.a., di cui sono considerati autori i soggetti che hanno caratterizzato il personaggio sul piano letterario e su quello grafico.

Cover-dylan In questi termini si è espresso nel 2003 il Tribunale di Milano nella vicenda che ha visto coinvolti gli eredi di Roberto Raviola contro Luciano Secchi, relativamente allo sfruttamento del personaggio Alan Ford: in particolare è stata riconosciuta la co-paternità, ai sensi dell’art. 10 l.a., del personaggio creato con il contributo indistinguibile e inscindibile di Raviola, per la parte grafica, e di Secchi, per la caratterizzazione letteraria.


Le opere collettive sono quelle «costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico» (art. 3 l.a.).


Tipico esempio di opere collettive sono le riviste e i giornali o le enciclopedie e i dizionari. Delle opere collettive è considerato autore «chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa» (art. 7, comma I, l.a.) e, salvo patto contrario, i diritti di utilizzazione economica dell’opera nel suo insieme spettano all’editore, fermo restando il diritto di paternità dell’opera e di utilizzazione separata del proprio contributo nei limiti indicati dalla legge (artt. 38 ss. l.a.).


Delle opere composte la legge sul diritto d’autore non fornisce una definizione generale, ma la dottrina considera tali le opere formate con il contributo inscindibile e distinguibile di più autori: inscindibile sul piano estetico, ma scindibile su quello soggettivo.


Esempi tipici di opere composte sono le composizioni musicali con parole (artt. 33 ss. l.a.) e le opere cinematografiche (art. 44 ss. l.a.), per le quali la legge detta norme specifiche volte, sostanzialmente, ad attribuire a un unico soggetto l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera.


In particolare sono considerati autori dell’opera musicale e cinematografica nel suo insieme l’autore della musica e l’autore dei testi (composizione musicale), nonché il soggettista, lo sceneggiatore, l’autore delle musiche originali e il regista (opera cinematografica).
Tuttavia l’esercizio dei diritti patrimoniali sull’opera musicale e sull’opera cinematografica spetta, rispettivamente, all’autore della parte musicale o al produttore cinematografico, nei termini indicati dalla legge.

Stefi


Tra le opere composte (atipiche) la dottrina maggioritaria colloca anche i fotoromanzi e i fumetti, i cui diritti di sfruttamento economico e morali d’autore – limitando il discorso ai fumetti – spettano in comunione all’autore della parte letteraria (lo sceneggiatore) e all’autore della parte grafica (il disegnatore). Non si ritiene invece applicabile anche ai fumetti la regola del trasferimento a titolo derivativo dei diritti patrimoniali in favore di un soggetto terzo che gestisca il processo creativo da un punto di vista imprenditoriale ed economico (tipicamente l’editore).


Qualora alla creazione partecipino più soggetti – quali, per esempio, il matitista, l’inchiostratore, il colorista, ecc. – per accertare la titolarità dei diritti d’autore sull’opera nel suo insieme si deve effettuare un attento esame caso per caso del tipo di apporto di ciascun soggetto al fine di verificare se si tratta di un contributo creativo o meramente tecnico ed esecutivo, anche se di notevole abilità tecnica.

Solo nel primo caso (apporto di un contributo creativo) il soggetto in questione può essere considerato coautore del fumetto nel suo insieme, al pari dello sceneggiatore e del disegnatore.


Galep-pinocc Nel fumetto seriale ai diritti degli autori della singola storia si affiancano i diritti degli autori del personaggio di fantasia protagonista della serie, poiché ciascuna storia costituisce sia opera composta sia opera elaborata o derivata da una precedente creazione, il personaggio di fantasia.


Secondo i principi generali di diritto d’autore l’elaborazione creativa di un’opera originaria preesistente è autonomamente tutelata, senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera originaria (art. 4 l.a.).


Sul piano dei diritti patrimoniali ciò comporta che gli autori del personaggio, o il cessionario dei diritti, devono autorizzare l’elaborazione dell’opera e la creazione delle storie successive, essendo l’elaborazione una forma di sfruttamento oggetto dell’esclusiva; sul piano dei diritti morali, invece, deve essere rispettato il diritto di paternità degli autori del personaggio il cui nome dovrebbe essere indicato nelle forme d’uso insieme a quello degli autori della singola storia.

Galep


Numerosi sono gli esempi di fumetti seriali in cui il personaggio è originariamente creato da autori diversi da quelli che, con il consenso del titolare dei diritti sul personaggio, hanno portato avanti la serie elaborando nel corso degli anni nuove storie: fra gli altri si vedano Tex Willer, personaggio creato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini, Dylan Dog, ideato da Tiziano Sclavi e gli altri personaggi editi da Sergio Bonelli Editore.


Dalle considerazioni sopra riportate sulla disciplina giuridica dei fumetti secondo i principi generali di diritto d’autore, emerge l’indiscussa e pacifica tutelabilità di tali creazioni dell’ingegno umano secondo lo schema delle opere composte atipiche ed elaborate.


Diverso problema è invece l’effettivo e concreto riconoscimento dei diritti morali e patrimoniali d’autore: è una questione di autonomia negoziale e di rapporti di forza tra le parti (tipicamente autore ed editore o committente delle opere), ma anche di cultura giuridica e di conoscenza dei diritti che la legge riconosce agli autori. In quest’ottica l’insegnamento della materia del diritto d’autore in corsi di fumetto, di illustrazione e simili volti a formare gli operatori del settore dell’editoria a fumetti può essere uno strumento utile per fornire una conoscenza di base degli strumenti di tutela previsti dalla legge n. 633/41. Pionieristica, in tal senso, è la bolognese Scuola di traduzione per il fumetto e l’editoria (http://scuolatraduzionefumetto.wordpress.com) che dedica un’intera giornata alla materia del diritto d’autore.


(Tra le immagini, un’interpretazione galleppiniana d’annata di Pinocchio, personaggio soggetto alle più variegate interpretazioni, riscritture, sequel e parodie.
Il © di Dylan Dog e di Tex è della Sergio Bonelli Editore e degli autori aventi diritto
)

Tophost

ALCUNI LINK CORRELATI:

IL 2 NOVEMBRE UN CONVEGNO SUL DIRITTO D’AUTORE, AL MUF DI LUCCA

IL FUMETTO IN ITALIA: TUTELE E PROSPETTIVE, di Raffaella Pellegrino

LUCIO DALLA, EROE DI CARTONE

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PASSI AVANTI SULLA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE, di Ivo Milazzo

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  • Siliano Caramelli | 1 Novembre 2012 alle 14:46

    Contribuisco con questa informazione:
    STRADE partecipa al convegno: Illustrazione, Cinema, Fumetto. Lo Stato del racconto per immagini, organizzato dall’Associazione Illustratori (AI) in collaborazione con il Museo del Fumetto e dell’Immagine.
    La socia Elisa Comito, responsabile del nostro gruppo di lavoro sui contratti, presenta la relazione: Il “cantiere” di STRADE: la costruzione di un’impalcatura legale per i diritti degli autori.
    Venerdì 2 novembre, ore 15-19 – Sala convegni del Museo del Fumetto e dell’Immagine, piazza San Romano 4, Lucca.
    Ingresso gratuito.

    Rispondi

  • nestore del boccio | 31 Ottobre 2012 alle 17:21

    Tempo fa Luca fece un post sull’argomento (dimenticato?) con alcune mie osservazioni dal titolo:
    AI CREATIVI E AI LAVORATORI DELLA MENTE, di Nestore Del Boccio.
    Lo ripropongo.
    L’amico Nestore Del Boccio interviene in un dibattito iniziato tempo fa, ma sempre attuale.
    Corredo il suo scritto con paio di sue illustrazioni erotico-infernali e un bel video d’apertura di Martina Topley-Bird che non c’entra nulla: Baby Blue.
    A Nestore la parola.
    Leggo con un po’ di ritardo quanto scritto sui diritti d’autore da Alfredo Accattino.
    Si tratta di un impianto di proposte realistiche, credibili cui si puo’ lavorare per renderle fattive. Per quanto mi riguarda, in un primo colpo d’occhio, ci sono alcuni aspetti che andrebbero definiti meglio per non restare troppo sul generico.
    Uno, è il concetto di “idea” che resta troppo vago e che avrebbe bisogno di una definizione più congrua ai vari campi ritenuti idonei. Ad esempio: un contadino che crea un innesto produttivo, è sullo stesso piano giuridico di un creatore di immagini? Senza ovviare ai vari collegamenti storici, sociologici che sono alla base di una cosiddetta “idea”.
    Mi spiego: quanto è importante il ruolo di un territorio per una canzone? Le istituzioni di quel luogo potrebbero rivendicarne i diritti? Non so fino a che punto questa mia ipotesi possa essere una provocazione.
    Oppure, e veniamo al settore che più mi interessa: quanto è importante e che ruolo avrebbe lo stile di un autore di fumetti alla base di altre espressioni, senza di cui non sarebbero possibili? Anche qui potrebbe sorgere uno status giuridico.
    Il problema, purtroppo si pone; altrimenti sarebbe come lo sveltone che mette un marchio sul prodotto di altri. E saremmo ad un’altra forma di sfruttamento!
    Poi, come la mettiamo con il “concettualismo” che tanti danni ha creato alla capacità fattuale? Chi pensa è sullo stesso piano di chi opera personalizzando con il suo segno un’opera? Non tutto puo’ essere riconducibile allo stesso rapporto che si ha tra sceneggiatore e disegnatore.
    Faccio un esempio.
    Un prete che ordina un Cristo ad uno scultore e dopo averne verificato i bozzetti, come spesso avviene, gli suggerisce delle espressioni: potrebbe rivendicarne giuridicamente, una parte sulla proprietà intellettuale e artistica? Non mi dilungo per la complessità.
    Due, quando si parla di idee non si puo’ parlare di incentivazione solo ai giovani, in quanto, esse, non hanno età.
    Semmai vanno sostenute e incentivate a prescindere dall’età del proponente.
    Tre, mancando il lavoro bisogna favorirlo con una politica adeguata. Se alcune persone vogliono creare delle pubblicazioni, ad esempio a fumetti, perchè non si creino delle agevolazioni fiscali per eventuali imprenditori che volessero investire?
    E qui urge un pressing sulla classe politica.
    Una delle motivazioni politiche di base potrebbe essere lo sviluppo culturale della propria storia, oltre a miti e leggende e quant’altro arricchiscono il tessuto culturale e storico italiano.
    Siamo un paese abbondante di storie affascinanti e di misteri, partendo dagli Etruschi, Antica Roma, Cristianesimo, Età Medievali, Età Comunali, Repubbliche marinare, Rinascimentali, Inquisizioni, fino al Brigantaggio, passando per le Colonnizzazioni subite, Risorgimento,Guerre e Rinascite partigiane, etc,etc! Invece, assistiamo a storie su altri paesi che poco ci appartengono e che invece dilettano molti nostr
    i autori.
    Ma questo rientra nel vasto campo della crisi identitaria italiana. Mi si permetta una divagazione: in quale paese serio si puo’ accettare una cultura becera come quella leghista?
    Comunque, ritornando a “noi”, non mi riferisco ad un fumetto alla Biagi, per quanto importante sia stato a dimostrarne l’efficacia didattica, ma alla possibilità di creare e mettere in atto la fantasia partendo da una ricchissima storia che abbiamo alle e sulle spalle. Mi si conceda un appello: scrittori, datevi da fare!
    Come ha detto Ettore Scola la settimana scorsa da Fazio rispondendo sulla crisi: “L’Italia è un paese che non si ama”! E con questa risposta chiudo il mio intervento, sperando che l’impegno di Alfredo Accattino vada avanti e non resti “lettera morta”!
    Salute a tutti

    Rispondi

  • Peppe Vanzella | 26 Aprile 2010 alle 19:10

    Guarda, me lo sentivo, Willi! Erano disegnati nello stesso modo, per esempio nell’albo delle pillole che fanno crescere una pianta carnivora a dismisura, credo si chiamasse “i bottoni radioattivi”, seguivano nelle pagine successive e c’era un continuità grafica incredibile. Ma anche in altri albi della Rosa.
    E perciò negli Albi della Rosa non c’erano solo fumetti Disney!
    Questa è una novità per me, ma me lo sentivo.
    Li recupererò a qualche fiera qualche volta.
    Grazie Willi.

    Rispondi

  • Willi | 26 Aprile 2010 alle 18:30

    No, Peppe: Mopsi, Giso e Leo non incontraron mai né la banda di Topolinia, né quella di Paperopoli.

    Rispondi

  • Poggy | 25 Aprile 2010 alle 0:10

    Roberto, non avertene a male ma sto crepando d’invidia. Sarò sentimentale ma il tuo aneddoto scalda il cuore: è sempre bello sapere che chi ammiri professionalmente e ti ha dato tanto col suo lavoro, è altrettanto valido a livello umano. Brutto a dirsi, ma non è sempre così.
    (Mauritius: grazie! arrossisco! *////*)

    Rispondi

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