Questo post e i suoi link, per qualche ragione erano “saltati”, in seguito a qualche assestamento del blog, non dipendente dalla nostra volontà.
Per questa ragione lo riproponiamo di nuovo integralmente con i commenti che ne seguivano due anni e rotti fa.
I lettori di questo blog già conoscono l’avvocato Raffaella Pellegrino (esperta di diritto di autore e diritto internazionale, sopra in una foto scattata da Michle Ginevra, con Ivo Milazzo e Paolo Rui), che tratterà il tema “Il fumetto in Italia: tutela e prospettive di diritto d’autore” nell’ambito della serie di incontri previsti dal 26 al 28 aprile dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, istituto romano che aderisce alla Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale.
In passato avevamo già riprodotto il suo articolo intitolato I fumetti secondo la legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 633, uscito anche nella rivista Scuola di fumetto n. 67 del 2009, Coniglio Editore.
L’articolo, che si può nuovamente leggere di seguito, dopo il jump, contiene un inquadramento giuridico dei fumetti secondo la legge italiana sul diritto d’autore che tutela questa tipologia di opere, anche se nel testo della legge manca una loro espressa menzione. Il quadro normativo delineato dall’autrice deve poi essere applicato alla realtà dei rapporti contrattuali fra le parti, che possono modificare anche in modo sostanziale l’assetto tracciato dalla legge in via generale e astratta in virtù del principio di autonomia contrattuale delle parti.
Sopra una foto di Magnus (Roberto Raviola), scattata da Margherita Raviola.
© Eredi Magnus.
Il fumetto come letteratura disegnata o arte sequenziale: una «forma artistica e letteraria che si basa sul “mettere insieme” disegni – o immagini – e parole per narrare una storia o rendere in forma drammatica un concetto» (Will Eisner, Fumetto & Arte Sequenziale, Vittorio Pavesio Productions 2005, p. 7). Da questa definizione emerge una caratteristica dei fumetti che ne influenza l’inquadramento giuridico nell’ambito della legge sul diritto d’autore, ossia la contestuale presenza di contributi artistici differenti, eventualmente creati da soggetti diversi.
A questi fini è giuridicamente irrilevante, invece, che si tratti di romanzo a fumetti (graphic novel), di romanzo seriale o di strisce quotidiane, trattandosi di specie di opere tutte riconducili al comune linguaggio dei fumetti.
In linea generale, la legge italiana sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 633, e sue successive modifiche (di seguito abbreviata con “l.a.”), tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono ai campi della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro e della cinematografia, purché concretamente espresse nel mondo esteriore, essendo protetta la forma esterna di un’opera e non le idee che sono alla base di una creazione o la realtà che essa rappresenta.
Nell’ambito di tali categorie artistiche sono tutelate le opere elencate in via esemplificativa nell’art. 2 l.a., fra le quali non sono menzionati i fumetti, ma sono presenti le opere letterarie e le opere dell’arte del disegno, ossia espressioni artistiche costituenti i fumetti.
Considerando quindi l’unione dei diversi contributi artistici presenti nei fumetti e la partecipazione di più persone nel processo creativo dell’opera, la dottrina maggioritaria definisce i fumetti come opere composte (atipiche).
Secondo la legge sul diritto d’autore le opere frutto della collaborazione creativa di più persone sono considerate, a seconda dei casi, opere in collaborazione (in senso stretto), opere collettive o opere composte.
Le opere in collaborazione, ai sensi dell’art. 10 l.a., sono le opere create con il «contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone», in cui il diritto d’autore (morale e patrimoniale) spetta in comunione a tutti gli autori.
È il caso, per esempio, del romanzo scritto a quattro mani in cui non è possibile scindere e distinguere gli apporti creativi dei diversi autori.
Secondo la giurisprudenza italiana anche il personaggio di fantasia – se caratterizzato in modo originale e creativo, dotato di caratteri di spaccata identità e lontano dalle rappresentazioni stereotipate – è considerato un’opera dell’ingegno tutelabile dal diritto d’autore come opera in collaborazione, ai sensi dell’art. 10 l.a., di cui sono considerati autori i soggetti che hanno caratterizzato il personaggio sul piano letterario e su quello grafico.
In questi termini si è espresso nel 2003 il Tribunale di Milano nella vicenda che ha visto coinvolti gli eredi di Roberto Raviola contro Luciano Secchi, relativamente allo sfruttamento del personaggio Alan Ford: in particolare è stata riconosciuta la co-paternità, ai sensi dell’art. 10 l.a., del personaggio creato con il contributo indistinguibile e inscindibile di Raviola, per la parte grafica, e di Secchi, per la caratterizzazione letteraria.
Le opere collettive sono quelle «costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico» (art. 3 l.a.).
Tipico esempio di opere collettive sono le riviste e i giornali o le enciclopedie e i dizionari. Delle opere collettive è considerato autore «chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa» (art. 7, comma I, l.a.) e, salvo patto contrario, i diritti di utilizzazione economica dell’opera nel suo insieme spettano all’editore, fermo restando il diritto di paternità dell’opera e di utilizzazione separata del proprio contributo nei limiti indicati dalla legge (artt. 38 ss. l.a.).
Delle opere composte la legge sul diritto d’autore non fornisce una definizione generale, ma la dottrina considera tali le opere formate con il contributo inscindibile e distinguibile di più autori: inscindibile sul piano estetico, ma scindibile su quello soggettivo.
Esempi tipici di opere composte sono le composizioni musicali con parole (artt. 33 ss. l.a.) e le opere cinematografiche (art. 44 ss. l.a.), per le quali la legge detta norme specifiche volte, sostanzialmente, ad attribuire a un unico soggetto l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera.
In particolare sono considerati autori dell’opera musicale e cinematografica nel suo insieme l’autore della musica e l’autore dei testi (composizione musicale), nonché il soggettista, lo sceneggiatore, l’autore delle musiche originali e il regista (opera cinematografica).
Tuttavia l’esercizio dei diritti patrimoniali sull’opera musicale e sull’opera cinematografica spetta, rispettivamente, all’autore della parte musicale o al produttore cinematografico, nei termini indicati dalla legge.
Tra le opere composte (atipiche) la dottrina maggioritaria colloca anche i fotoromanzi e i fumetti, i cui diritti di sfruttamento economico e morali d’autore – limitando il discorso ai fumetti – spettano in comunione all’autore della parte letteraria (lo sceneggiatore) e all’autore della parte grafica (il disegnatore). Non si ritiene invece applicabile anche ai fumetti la regola del trasferimento a titolo derivativo dei diritti patrimoniali in favore di un soggetto terzo che gestisca il processo creativo da un punto di vista imprenditoriale ed economico (tipicamente l’editore).
Qualora alla creazione partecipino più soggetti – quali, per esempio, il matitista, l’inchiostratore, il colorista, ecc. – per accertare la titolarità dei diritti d’autore sull’opera nel suo insieme si deve effettuare un attento esame caso per caso del tipo di apporto di ciascun soggetto al fine di verificare se si tratta di un contributo creativo o meramente tecnico ed esecutivo, anche se di notevole abilità tecnica.
Solo nel primo caso (apporto di un contributo creativo) il soggetto in questione può essere considerato coautore del fumetto nel suo insieme, al pari dello sceneggiatore e del disegnatore.
Nel fumetto seriale ai diritti degli autori della singola storia si affiancano i diritti degli autori del personaggio di fantasia protagonista della serie, poiché ciascuna storia costituisce sia opera composta sia opera elaborata o derivata da una precedente creazione, il personaggio di fantasia.
Secondo i principi generali di diritto d’autore l’elaborazione creativa di un’opera originaria preesistente è autonomamente tutelata, senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera originaria (art. 4 l.a.).
Sul piano dei diritti patrimoniali ciò comporta che gli autori del personaggio, o il cessionario dei diritti, devono autorizzare l’elaborazione dell’opera e la creazione delle storie successive, essendo l’elaborazione una forma di sfruttamento oggetto dell’esclusiva; sul piano dei diritti morali, invece, deve essere rispettato il diritto di paternità degli autori del personaggio il cui nome dovrebbe essere indicato nelle forme d’uso insieme a quello degli autori della singola storia.
Numerosi sono gli esempi di fumetti seriali in cui il personaggio è originariamente creato da autori diversi da quelli che, con il consenso del titolare dei diritti sul personaggio, hanno portato avanti la serie elaborando nel corso degli anni nuove storie: fra gli altri si vedano Tex Willer, personaggio creato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini, Dylan Dog, ideato da Tiziano Sclavi e gli altri personaggi editi da Sergio Bonelli Editore.
Dalle considerazioni sopra riportate sulla disciplina giuridica dei fumetti secondo i principi generali di diritto d’autore, emerge l’indiscussa e pacifica tutelabilità di tali creazioni dell’ingegno umano secondo lo schema delle opere composte atipiche ed elaborate.
Diverso problema è invece l’effettivo e concreto riconoscimento dei diritti morali e patrimoniali d’autore: è una questione di autonomia negoziale e di rapporti di forza tra le parti (tipicamente autore ed editore o committente delle opere), ma anche di cultura giuridica e di conoscenza dei diritti che la legge riconosce agli autori. In quest’ottica l’insegnamento della materia del diritto d’autore in corsi di fumetto, di illustrazione e simili volti a formare gli operatori del settore dell’editoria a fumetti può essere uno strumento utile per fornire una conoscenza di base degli strumenti di tutela previsti dalla legge n. 633/41. Pionieristica, in tal senso, è la bolognese Scuola di traduzione per il fumetto e l’editoria (http://scuolatraduzionefumetto.wordpress.com) che dedica un’intera giornata alla materia del diritto d’autore.
(Tra le immagini, un’interpretazione galleppiniana d’annata di Pinocchio, personaggio soggetto alle più variegate interpretazioni, riscritture, sequel e parodie.
Il © di Dylan Dog e di Tex è della Sergio Bonelli Editore e degli autori aventi diritto)
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