Dopo l’incontro con Ivo Milazzo alla Fiera del Libro di Torino, nella quale Umberto Eco ha speso parole sull’importanza del Fumetto e Giulio Giorello ha registrato un video in materia, non mancano i riscontri positivi sulla proposta di legge che abbiamo riportato qui.
Ma ci sono anche richieste di puntualizzazioni e interventi critici, come quello dello sceneggiatore “storico” Carlo Chendi, il quale ha affidato le sue osservazioni al nostro blog.
Le riporto di seguito.
Tutti i discorsi sono sempre incentrati sul fatto che i fumetti sono importanti, sono arte e così via. Tutti dimenticano che la legge sul diritto d’autore è una legge PATRIMONIALE che tutela la proprietà, non la qualità artistica o via dicendo. Per il diritto d’autore le Grandi Opere della musica classica sono tutelate alla stessa maniera di canzonette tipo Maramao perché sei morto.
Nella proposta di legge si dice:
1) … nella fase produttiva dell’opera stessa, in considerazione della disparità di tempo, necessario alle due parti creative alla sua realizzazione, il compenso a pagina o a percentuale verrà ripartito tra le parti in maniera proporzionale.
E’ un passo molto oscuro.
Per quanto riguarda la ripartizione dei compensi tra autore della parte letteraria (soggetto e sceneggiatura e dialoghi) e l’autore dei disegni, l’andamento medio nel campo editoriale (italiano!) consiste nel dividere il prezzo totale della pagina per testo e disegni, oppure in tre parti, di cui due vanno al disegnatore e una all’autore dei testi; ma alcuni anche in quattro parti di cui una all’autore dei testi e tre all’autore dei disegni.
Ma ci sono casi in cui il prezzo a tavola è stato diviso per NOVE e all’autore “letterario” è andato un nono, mentre otto noni sono andati al disegnatore. Questo è capitato al sottoscritto all’inizio della sua carriera.
Ma al sottoscritto è capitato anche il contrario. Cioè che la parte letteraria (soggetto e sceneggiatura) sia stata pagata, a pagina, più del disegno.
Esempio: per storie Disney, quando direttori di Topolino erano Mario Gentilini e Gaudenzio Capelli, a pagina ero pagato più di alcuni disegnatori [certo non dei bravissimi]); anche per le storie realizzate per un editore francese, a pagina mi è capitato di essere pagato più del disegnatore.
Comunque, non sempre è vero che ci voglia più tempo a disegnare una pagina che a scriverla.
Se si considera il tempo come “tempo materiale di realizzazione” può essere vero. Materialmente si impiega più tempo a disegnare una pagina che a scriverla. Ma questo sistema di giudizio non tiene conto del tempo che uno scrittore impiega a “pensare mentalmente”: alla trama, alla sceneggiatura e ai dialoghi che dovrà scrivere in ogni pagina (chi lo vede pensare, “crederà che non stia facendo niente”, come ha detto Charles Schulz in un famosa intervista!).
E’ pacifico che, per quanto riguarda i secondi diritti, ristampe o cessioni dei diritti in Paesi esteri, i compensi vanno suddivisi: 50% all’autore dei disegni e 50% all’autore dei testi.
2) Le tavole originali sono di proprietà degli autori
Anche questa frase è oscura: Cosa si intende per “autori”?
La pagina “finale”, quella che l’editore fotografa per la stampa, è costituita da un “disegno originale”, realizzato da un “disegnatore”. Ma il disegno è stato fatto su “descrizione, dello sceneggiatore, di quanto accade in ogni singola vignetta, sia per quanto riguarda l’inquadratura, il numero dei personaggi e il loro aspetto fisico, i loro costumi, loro mimica, arredamento di interno o paesaggio in esterni: insomma, quella che in termine tecnico è chiamata regia.
Ma non basta: nella pagina ci sono i dialoghi, che sono stati scritti dallo sceneggiatore.
C’è un diffuso collezionismo di pagine originali dei fumetti, in genere pagine che, spesso, vengono vendute dai disegnatori senza neanche informare l’autore dei testi.
La legislazione sul diritto d’autore di Francia, Belgio e Stati Uniti prevede che una quota di una pagina originale sia di proprietà del disegnatore, ma un’altra quota della stessa pagina è di proprietà dello sceneggiatore che ha scritto la storia, la sceneggiatura e i dialoghi.
In genere, almeno in Francia e Belgio, “amichevolmente” si calcola che la proprietà degli “originali” va per il 70% al disegnatore e 30% allo sceneggiatore. La divisione spesso viene fatta in questo modo: ponendo che una storia sia lunga 100 pagine, 30 sono di proprietà dello sceneggiatore e 70 del disegnatore.
E poi dovrebbe essere previsto dalla legge che un disegnatore non possa vendere le pagine originali di una storia senza farne una fotocopia per lo sceneggiatore.
Questo perchè una eventuale ristampa, se mancano gli originali, diventa impossibile. E così si priva lo sceneggiatore del godimento dello sfruttamento della “propria opera dell’ingegno”.
Probabilmente la frase andrebbe riscritta:
“Le tavole originali sono di proprietà dello sceneggiatore nella misura del 30% e del disegnatore nella misura del restante 70%.”
La legge dovrebbe prevedere anche la possibilità per un disegnatore di pubblicare una storia anche senza il consenso dello sceneggiatore o viceversa, fermo restando che comunque all’altro autore spetta la sua quota di diritto d’autore.
La legge dovrebbe prevedere anche una quota “automatica” di diritti d’autore per tutte quelle storie realizzate da autori italiani per personaggi “seriali” non di loro proprietà (esempio le storie Disney).
In una causa tra il disegnatore “disneyano” DV e la Arnoldo Mondadori Editore, c’è una sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano [di cui ho fotocopia] che, a proposito delle storie Disney, afferma che il disegnatore, in quanto disegna personaggi già con una loro precisa e definitiva forma grafica, nel realizzare le storie deve essere considerato un “lavoratore a domicilio”, e quindi non ha diritto a riscuotere diritti d’autore, ma ha diritto a che la casa editrice gli versi i contributi previdenziali, gli paghi le ferie, la liquidazione, tredicesime e via dicendo.
La stessa sentenza dice che invece lo “sceneggiatore” deve essere considerato un “autore” a tutti gli effetti in quanto le sue storie, non rifacendosi a stilemi particolari, sono un originale prodotto dell’ingegno e quindi la materia rientra nella legge sul diritto d’autore n. 633.
Dopo questa sentenza, altri disegnatori “disneyani”, GC, GS, GC etc., chiesero e ottennero dalla Mondadori liquidazioni per “lavoro a domicilio” nella realizzazione delle storie disneyane.
Per gli sceneggiatori, richiedere il pagamento dei diritti d’autore avrebbe comportato una causa molto lunga (considerati i tre livelli di giudizio) e costosa. E così lasciarono perdere.
Le caricature di Carlo Chendi riportate in questo post sono di Donald Soffritti (in apertura) e di Giorgio Cavazzano (sulla copertina del volume omaggio dedicato allo sceneggiatore per il suoi 75 anni).