Venerdì 15 maggio, il giorno successivo all’arrivo di Arthur de Pins (vedi immagini a lato e in chiusura) al Salone del Libro di Torino, nell’Area Comics Park, si terrà in orario 13,00-14,00 il seguente incontro:
IL DIRITTO D’AUTORE NEL FUMETTO
Conversazione sul diritto d’autore, presentazione dell’iniziativa “Una firma per il fumetto”, e il disegno di legge per il riconoscimento degli autori di fumetto. Intervengono Ivo Milazzo, Giulio Giorello, Pier Luigi Gaspa e altri autori presenti in Fiera. Con la partecipazione della Dott.ssa Raffaella Pellegrino, esperta di diritto d’autore.
Sotto, il testo del DISEGNO DI LEGGE sulla Protezione del diritto d’autore delle opere “a fumetti”, d’iniziativa del senatore Franco Danieli.
Onorevoli Colleghi!
La presente proposta di legge è finalizzata ad introdurre nella legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, una specifica tutela del diritto d’autore relativa alle opere “a fumetti”, diritto che evidentemente il legislatore non ha al tempo considerato all’interno della legge, anche perché questa originale attività artistica e letteraria, pur essendo nata nell’ottocento, ha visto il suo sviluppo effettivo in Italia negli anni post bellici.
La citata legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941, pur prevedendo al titolo I la protezione delle “opere dell’ingegno di carattere creativo”, includendo tra queste anche le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, eccetera, di fatto non prevede alcuna protezione del diritto d’autore per quanto riguarda la specifica forma espressiva conosciuta in Italia come “fumetto”.
Un’arte narrativa che in altri Paesi, come ad esempio la Francia, gode di una attenzione e di riconoscimenti culturali e normativi certi e adeguati.
Un’arte narrativa antica che affonda le sue radici nel settecento e nell’ottocento. Antenati del moderno fumetto, come gli autori inglesi William Hogarth (1797-1864), Thomas Rowlandson (1756-1827) e James Gillray (1757-1815) produssero già in quegli anni veri e propri fumetti con didascalie.
Si ricordano tra gli altri il tedesco Wilhelm Busch (1832-1908), creatore tra l’altro di Max und Moritz, due terribili monelli, precursori degli altrettanto terribili Bibì e Bibò di Rudolph Dirks. Il belga Richard de Querelle, che nel 1843 pubblicò un vero e proprio album a fumetti, l’italo-brasiliano Angelo Agostini e il francese George Colomb (1856-1945), lo svizzero Rodolphe Topffer (1799-1846), autore sin dal 1827 di numerose storie illustrate pubblicate direttamente in volume a decorrere dal 1833.
Una storia ricca e antica, quella del fumetto, anche se la nascita “ufficiale” come mezzo di comunicazione di massa si fa coincidere con la sua diffusione alla fine del secolo scorso negli Stati Uniti, grazie alla concorrenza tra gli editori Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst, che puntarono proprio sui fumetti per lanciare le edizioni domenicali dei loro quotidiani.
In Italia, nonostante il positivo sviluppo che questa forma di arte narrativa ha avuto negli anni ’50 e ’60, non c’è stata la giusta attenzione istituzionale e culturale che sarebbe stata necessaria e, come afferma Gianfranco Goria, presidente dell’associazione professionale “Anonima Fumetti” e direttore del Centro nazionale del fumetto, ancora oggi “(…) nonostante il peso dell’opera di autori come Hugo Pratt e degli altri grandi autori, in Italia non possiamo prenderci il lusso di considerare acquisito il
concetto di fumetto come arte e forma
narrativa”.
Un dato positivo di controtendenza in questo senso è rappresentato dalla scelta della direzione del Salone del libro di Torino che ha attivato e potenziato, ogni anno di più, gli spazi e gli interventi culturali a sostegno del fumetto italiano ed internazionale, oltre alla recente pubblicazione da parte di diversi quotidiani nazionali di opere importanti del fumetto d’autore italiano, una operazione editoriale che ha avuto grande successo.
L’obiettivo è di aprire canali di comunicazione ed offrire nuove occasioni agli autori quanto ai lettori, anche per rispondere ad una crisi che coinvolge il fumetto, il cinema, il teatro e altre forme artistiche che hanno bisogno di tempi di realizzazione e di metabolizzazione più lenti, più reali rispetto ad altre più moderne forme di comunicazione.
Una crisi che è stata influenzata anche dalla relativa ristrettezza dell’editoria del fumetto nel nostro Paese, nonostante il contributo di un editore come Sergio Bonelli, che ha “marcato” il fumetto italiano e al quale va il merito di aver dato la possibilità di sopravvivere ad una grossa fetta del fumetto italiano.
In sostanza, se da una parte le finalità della presente proposta di legge sono quelle della estensione di un diritto, riconosciuto per legge, ad una categoria di operatori ad oggi esclusi dai benefìci di tali diritti, dall’altra questa iniziativa legislativa, pur necessariamente limitata, può costituire un primo importante passo per qualificare e valorizzare sempre più il fumetto come mezzo di comunicazione di massa, espressione artistica e strumento culturale, nel momento in cui anche in Italia sembra cominciare ad affermarsi il riconoscimento del valore di questo linguaggio, non soltanto a fini narrativi, ma anche nella comunicazione.
Giova ricordare in questa sede che anche la Camera dei deputati, nella XIII legislatura, ha positivamente utilizzato la forza comunicativa del fumetto, rivolto prevalentemente ai giovani, ma non solo, allo scopo di avvicinarli alla conoscenza delle istituzioni.
In Europa, la Francia resta il Paese europeo che più di tutti ha saputo tutelare e valorizzare questa specifica forma di letteratura scritta e disegnata. In quel Paese a sostegno del fumetto è intervenuto direttamente il Governo, attraverso uno specifico accordo con il Centro Nazionale del Fumetto. Sono intervenuti il Ministero della cultura, il Centro nazionale del libro e il Centro nazionale di arti plastiche per incrementare le azioni di sensibilizzazione presso il pubblico e per allargare la presenza di autori di fumetto nelle strutture scolastiche. Sono stanziati fondi per la produzione di audiovisivi e CD-rom sui fumetti. Sono previsti interventi di sostegno, in termini di contributi finanziari e di servizi, alle nuove reti editoriali e di distribuzione create dagli autori. Interventi di qualità e standard operativi rispetto ai quali l’Italia è in grande ritardo culturale. Ritardo in parte ascrivibile anche alla mancanza di organizzazione e coordinamento degli stessi operatori del settore che, solo oggi, cominciano a definire le prime forme di collegamento tra loro, per la tutela della categoria e la valorizzazione del proprio lavoro artistico.
Nel comma 1 dell’articolo 1 della presente proposta di legge si provvede a tutelare i diritti degli autori dei disegni per cartoni animati, utilizzati in opere cinematografiche, introducendo una disposizione in materia nell’articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
L’articolo 2 della proposta di legge, che introduce la sezione VII-bis del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 663, considera, al comma 1 dell’articolo 64-septies, nella loro specifica creatività il contributo letterario e il contributo grafico come essenziali e indivisibili per la costruzione psicologica e visiva di personaggi a fumetti. Si considera autore dei testi (soggetto e sceneggiatura) lo scrittore che idea letterariamente personaggio/i, storia o serie, mentre si considera autore grafico (o dei disegni) il disegnatore che con il suo contributo rende visibilmente credibile e distinguibile il personaggio/i nella fisionomia, nel vestiario, negli atteggiamenti.
I diritti (comma 2) competono ad un solo autore qualora lo stesso sia autore letterario e grafico esclusivo dei personaggi.
Il comma 3 disciplina i diritti per quanto riguarda la produzione seriale, tipo mensile, settimanale, eccetera, che necessita dell’apporto di collaboratori. Nel riaffermare che autori o coautori della serie rimangono lo scrittore e il disegnatore ideatori e iniziatori della serie stessa, sono regolati anche i diritti dei collaboratori, autori della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene le ristampe o riedizioni, le vendite all’estero o qualsiasi altro sfruttamento commerciale, lasciando la definizione della percentuale alla libera contrattazione tra le parti.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di opere cinematografiche di cartoni animati, si considera coautore anche l’autore dei disegni”.
Art. 2.
1. Dopo la sezione VII del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
“Sezione VII-bis- Opere di arte del disegno “a fumetti” – Art. 64-septies. 1. Nelle opere di arte del disegno cosiddette “a fumetti” la parte letteraria e la parte grafica sono inscindibili ed essenziali nell’azione creativa della narrazione, e pertanto il contributo dell’autore letterario e di quello grafico si considerano equivalenti, anche ai fini dell’utilizzazione economica dell’opera; l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di sfruttamento, spetta all’autore o ai coautori in parti uguali; nella fase produttiva dell’opera stessa, in considerazione della disparità di tempo, necessario alle due parti creative alla sua realizzazione, il compenso a pagina o a percentuale, verrà ripartito tra le parti in maniera proporzionale; le tavole originali sono di proprietà degli autori.
2. Qualora l’autore letterario ovvero quello grafico abbia contribuito in via esclusiva alla caratterizzazione dei personaggi delle opere di cui al comma 1, i diritti sui personaggi stessi competono a tale singolo autore.
3. Nelle opere “a fumetti” di produzione seriale che necessitano dell’apporto di collaboratori, si considerano autori o coautori titolari della serie, con diritto di supervisione sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore ideatori ed iniziatori della serie stessa; i collaboratori delle opere “a fumetti” di produzione seriale sono autori solo della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene alle ristampe o riedizioni, alle vendite all’estero o a qualsiasi altro sfruttamento della stessa; la libera contrattazione tra le parti stabilisce la percentuale dei diritti spettanti ai collaboratori”.
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Nelle immagini: Max und Moritz, i Katzenjammer Kids (versione H. Knerr) e Sergio Bonelli, ritratto durante la lettura di un volume di Mandrake pubblicato nella collezione che preferisce; quella francese edita da Futuropolis.
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